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afbb
codice deontologico dei personal trainer
afbb
Il codice deontologico
afbb è un
codice etico e consiste in un insieme di regole essenziali per il comportamento corretto da parte di coloro che
esercitano la professione di personal trainer di fitness e body
building afbb.
Articolo 1- Le regole del presente Codice deontologico sono
vincolanti per tutti i Personal Trainer della AFBB Accademia di
Fitness e Body Building. Il Personal Trainer è tenuto alla loro
conoscenza, e l’ignoranza delle medesime non esime dalla
responsabilità disciplinare.
Articolo 2 - L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente
Codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque
contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della
professione, sono punite con l’espulsione dagli elenchi dei
Personal Trainer AFBB.
Articolo 3 – Il Personal Trainer considera suo dovere accrescere
le conoscenze sulla attività motoria umana e suoi benefici ed
utilizzarle per promuovere il benessere psicofisico
dell’individuo, del gruppo e della comunità. In ogni ambito
professionale opera per migliorare la capacità delle persone di
migliorare se stessi e gli altri e di allenarsi in maniera
consapevole, congrua ed efficace. Il Personal Trainer è
consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto
che, nell’esercizio professionale, può intervenire
significativamente nella vita degli altri; pertanto deve
prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali,
organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l’uso
non appropriato della sua influenza, e non utilizza
indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza
dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione
professionale. Il Personal Trainer è responsabile dei propri
atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.
Articolo 4 - Nell’esercizio della professione, il Personal
Trainer rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza,
all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si
avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e
credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non
opera discriminazioni in base a religione, etnìa, nazionalità,
estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di
appartenenza, orientamento sessuale, disabilità. Il Personal
Trainer utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi,
e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli
stessi. Quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e la
struttura presso cui il Personal Trainer opera, quest’ultimo
deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle
proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente
tenuto. In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente
dell’intervento tecnico del Personal Trainer non coincidano, lo
stesso tutela prioritariamente il destinatario dell’intervento
stesso.
Articolo 5 – Il Personal Trainer è tenuto a mantenere un livello
adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella
propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera.
Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto,
solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata
competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Il
Personal Trainer impiega metodologie delle quali è in grado di
indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita,
nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.
Articolo 6 – Il Personal Trainer accetta unicamente condizioni
di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale
ed il rispetto delle norme del presente codice. Il Personal
Trainer salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei
metodi, delle tecniche e degli strumenti tecnici di cui dispone,
nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della
loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed
interpretazioni che ne ricava. Nella collaborazione con
professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia
professionale nel rispetto delle altrui competenze.
Articolo 7 - Nelle proprie attività professionali, nelle
attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle
stesse, nonché nelle attività didattiche, il Personal Trainer
valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di
validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui
basa le conclusioni raggiunte; espone, all’occorrenza, le
ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei
risultati. Il Personal Trainer, su casi specifici, esprime
valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla
conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione
adeguata ed attendibile.
Articolo 8 – Il Personal Trainer utilizza il proprio titolo
professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e
non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.
Articolo 9 - Nella sua attività eventuale di ricerca il Personal
Trainer è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa
coinvolti al fine di ottenerne il previo consenso informato,
anche relativamente al nome, allo status scientifico e
professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione
di appartenenza. Egli deve altresì garantire a tali soggetti la
piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il
consenso stesso. Nell’ ipotesi in cui la natura della ricerca
non consenta di informare preventivamente e correttamente i
soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, il Personal
Trainer ha l’obbligo di fornire comunque, alla fine della
raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere
l’autorizzazione all’uso dei dati raccolti. Per quanto concerne
i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di
esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato
da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai
soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura
della collaborazione richiesta. Deve essere tutelato, in ogni
caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non
riconoscibilità ed all’anonimato.
Articolo 10 – Il Personal Trainer è strettamente tenuto al
segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o
informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale,
nè informa circa le prestazioni professionali effettuate o
programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli
articoli seguenti.
Articolo 11 – Il Personal Trainer si astiene dal rendere
testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione
del suo rapporto professionale. Il Personal Trainer può derogare
all’obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso
di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e
dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione,
nonché nei casi previsti dalla legge.
Articolo 12 - Nel caso di obbligo di denuncia, il Personal
Trainer limita allo stretto necessario il riferimento di quanto
appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini
della tutela degli interessi del soggetto. Negli altri casi,
valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o
parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si
prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute
psicofisica del soggetto e/o di terzi.
Articolo 13 – Il Personal Trainer, nel caso di intervento su
gruppi, è tenuto ad in informare, nella fase iniziale, circa le
regole che governano tale intervento.
Articolo 14 - Nel caso di collaborazione con altri soggetti
parimenti tenuti al segreto professionale, il Personal Trainer
può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie
in relazione al tipo di collaborazione.
Articolo 15 - Il Personal Trainer redige le comunicazioni
scientifiche, ancorché indirizzate ad un pubblico di
professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da
salvaguardare in ogni caso l’anonimato del destinatario della
prestazione.
Articolo 16 - La segretezza delle comunicazioni deve essere
protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti,
note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto
qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale.
Articolo 17 - In ogni contesto professionale il Personal Trainer
deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la
libertà di scelta, da parte del cliente, del professionista cui
rivolgersi.
Articolo 18 - Nella sua attività di eventuale
docenza/insegnamento in corsi, di didattica e di formazione il
Personal Trainer stimola negli allievi l’interesse per i
principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria
condotta professionale.
Articolo 19 - Il Personal Trainer, a salvaguardia dell’utenza e
della professione, è tenuto a non insegnare l’uso di strumenti
conoscitivi e di intervento riservati alla professione di
Personal Trainer, a soggetti estranei alla professione stessa,
allo scopo di evitare possibili danni fisici derivanti dalla non
completa conoscenza delle insidie possibili derivanti da una non
corretta pratica del fitness e del body building.
Articolo 20 - Il Personal Trainer adotta condotte non lesive per
le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il
proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare
a sè o ad altri indebiti vantaggi.
Articolo 21 - Il Personal Trainer pattuisce nella fase iniziale
del rapporto quanto attiene al compenso professionale. Tale
compenso non può essere condizionato all’esito o ai risultati
dell’intervento professionale.
Articolo 22 - Il Personal Trainer, nella fase iniziale del
rapporto professionale, fornisce all’individuo, al gruppo, alla
Palestra/Centro Fitness, siano essi utenti o committenti,
informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni,
le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e
i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo
che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se
la prestazione professionale ha carattere di continuità nel
tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile
durata.
Articolo 23 - Il Personal Trainer non usa impropriamente gli
strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone (analisi
delle caratteristiche fisiche, eventuale soprappeso, verifica
dello stile di vita, etc.). Nel caso di interventi commissionati
da terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento
professionale, e non utilizza, se non nei limiti del mandato
ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi
pregiudizio. Nella comunicazione dei risultati dei propri
interventi diagnostici e valutativi, il Personal Trainer è
tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla
tutela psicologica dei soggetti.
Articolo 24 - Il Personal Trainer si astiene dall’intraprendere
o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri
problemi o conflitti personali, interferendo con l’efficacia
delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle
persone cui sono rivolte. Il Personal Trainer evita, inoltre, di
assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei
confronti dell’utenza, qualora la natura di precedenti rapporti
possa comprometterne la credibilità e l’efficacia.
Articolo 25 - Il Personal Trainer valuta ed eventualmente
propone l’interruzione del rapporto professionale quando
constata che il cliente non trae alcun beneficio dalla sua
consulenza e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal
proseguimento della consulenza stessa. Se richiesto, fornisce al
cliente le informazioni necessarie a ricercare altri e più
adatti colleghi, o altre figure professionali.
Articolo 26 - Il Personal Trainer evita commistioni tra il ruolo
professionale e vita privata che possano interferire con
l’attività professionale o comunque arrecare nocumento
all’immagine sociale della professione. Costituisce grave
violazione deontologica instaurare con il/la cliente relazioni
affettive e/o di natura sessuale nel corso del rapporto
professionale. Al Personal Trainer è vietata qualsiasi attività
che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per
lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere
patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso
pattuito. Il Personal Trainer non sfrutta la posizione
professionale che assume nei confronti di clienti e colleghi per
fini estranei al rapporto professionale.
Articolo 27 - Nell’esercizio della sua professione al Personal
Trainer è vietata qualsiasi forma di compenso che non
costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali.
Articolo 28 - Le prestazioni professionali a persone minorenni o
interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi
esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. Il
Personal Trainer che, in assenza del consenso in questa
situazione, giudichi necessario l’intervento professionale
nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad
informare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della relazione
professionale.
Articolo 29 - Quando il Personal Trainer acconsente a fornire
una prestazione professionale su richiesta di un committente
diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a
chiarire con le parti in causa la natura e le finalità
dell’intervento.
Articolo 30 - Il Personal Trainer appoggia e sostiene i Colleghi
che, nell’ambito della propria attività, quale che sia la natura
del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica,
vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme
deontologiche.
Articolo 31 - Il Personal Trainer si impegna a contribuire allo
sviluppo delle discipline per il benessere psicofisico e a
comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche
alla comunità professionale, anche al fine di favorirne la
diffusione per scopi di benessere umano e sociale.
Articolo 32 - Nel presentare i risultati delle proprie ricerche,
il Personal Trainer è tenuto ad indicare la fonte degli altrui
contributi.
Articolo 33 - Il Personal Trainer si astiene dal dare
pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro
formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a
seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi
del loro decoro e della loro reputazione professionale.
Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano
volti a sottrarre clientela ai colleghi. Qualora ravvisi casi di
scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno
per gli utenti o per il decoro della professione, il Personal
Trainer è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Autorità
Giudiziaria, per i casi previsti dalla legge.
Articolo 34 - Il Personal Trainer accetta il mandato
professionale esclusivamente nei limiti delle proprie
competenze. Qualora l’interesse del committente e/o del
destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre
specifiche competenze, il Personal Trainer propone la consulenza
ovvero l’invio ad altro collega o ad altro professionista
(Medico, Psicologo, Psicoterapeuta).
Articolo 35 - Nell’esercizio della propria attività
professionale e nelle circostanze in cui rappresenta
pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, il Personal
Trainer è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi
del decoro e della dignità professionale.
Articolo 36 - Il Personal Trainer presenta in modo corretto ed
accurato la propria formazione, esperienza e competenza.
Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli
utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi,
opinioni e scelte, riguardo l’allenamento ed un salutare stile
di vita.
Articolo 37 - Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente
legislazione in materia di pubblicità, il Personal Trainer non
assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al
procacciamento della clientela. In ogni caso, la pubblicità e
l’informazione concernenti l’attività professionale devono
essere ispirate a criteri di decoro professionale, di serietà
scientifica e di tutela dell’immagine della professione.
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