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codice deontologico dei personal trainer afbb

Il codice deontologico afbb è un codice etico e consiste in un insieme di regole essenziali per il comportamento corretto da parte di coloro che esercitano la professione di personal trainer di fitness e body building afbb.

Articolo 1- Le regole del presente Codice deontologico sono vincolanti per tutti i Personal Trainer della AFBB Accademia di Fitness e Body Building. Il Personal Trainer è tenuto alla loro conoscenza, e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.

Articolo 2 - L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite con l’espulsione dagli elenchi dei Personal Trainer AFBB.

Articolo 3 – Il Personal Trainer considera suo dovere accrescere le conoscenze sulla attività motoria umana e suoi benefici ed utilizzarle per promuovere il benessere psicofisico dell’individuo, del gruppo e della comunità. In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di migliorare se stessi e gli altri e di allenarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. Il Personal Trainer è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l’uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale. Il Personal Trainer è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.

Articolo 4 - Nell’esercizio della professione, il Personal Trainer rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnìa, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità. Il Personal Trainer utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi. Quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e la struttura presso cui il Personal Trainer opera, quest’ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto. In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell’intervento tecnico del Personal Trainer non coincidano, lo stesso tutela prioritariamente il destinatario dell’intervento stesso.

Articolo 5 – Il Personal Trainer è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Il Personal Trainer impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.

Articolo 6 – Il Personal Trainer accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice. Il Personal Trainer salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti tecnici di cui dispone, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.

Articolo 7 - Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, il Personal Trainer valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all’occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Il Personal Trainer, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.

Articolo 8 – Il Personal Trainer utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.

Articolo 9 - Nella sua attività eventuale di ricerca il Personal Trainer è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di ottenerne il previo consenso informato, anche relativamente al nome, allo status scientifico e professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza. Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso. Nell’ ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, il Personal Trainer ha l’obbligo di fornire comunque, alla fine della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere l’autorizzazione all’uso dei dati raccolti. Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta. Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all’anonimato.

Articolo 10 – Il Personal Trainer è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, nè informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.

Articolo 11 – Il Personal Trainer si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Il Personal Trainer può derogare all’obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione, nonché nei casi previsti dalla legge.

Articolo 12 - Nel caso di obbligo di denuncia, il Personal Trainer limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela degli interessi del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.

Articolo 13 – Il Personal Trainer, nel caso di intervento su gruppi, è tenuto ad in informare, nella fase iniziale, circa le regole che governano tale intervento.

Articolo 14 - Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, il Personal Trainer può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.

Articolo 15 - Il Personal Trainer redige le comunicazioni scientifiche, ancorché indirizzate ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da salvaguardare in ogni caso l’anonimato del destinatario della prestazione.

Articolo 16 - La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale.

Articolo 17 - In ogni contesto professionale il Personal Trainer deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente, del professionista cui rivolgersi.

Articolo 18 - Nella sua attività di eventuale docenza/insegnamento in corsi, di didattica e di formazione il Personal Trainer stimola negli allievi l’interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.

Articolo 19 - Il Personal Trainer, a salvaguardia dell’utenza e della professione, è tenuto a non insegnare l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di Personal Trainer, a soggetti estranei alla professione stessa, allo scopo di evitare possibili danni fisici derivanti dalla non completa conoscenza delle insidie possibili derivanti da una non corretta pratica del fitness e del body building.

Articolo 20 - Il Personal Trainer adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sè o ad altri indebiti vantaggi.

Articolo 21 - Il Personal Trainer pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale. Tale compenso non può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale.

Articolo 22 - Il Personal Trainer, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all’individuo, al gruppo, alla Palestra/Centro Fitness, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.

Articolo 23 - Il Personal Trainer non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone (analisi delle caratteristiche fisiche, eventuale soprappeso, verifica dello stile di vita, etc.). Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio. Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, il Personal Trainer è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti.

Articolo 24 - Il Personal Trainer si astiene dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l’efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte. Il Personal Trainer evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell’utenza, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l’efficacia.

Articolo 25 - Il Personal Trainer valuta ed eventualmente propone l’interruzione del rapporto professionale quando constata che il cliente non trae alcun beneficio dalla sua consulenza e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento della consulenza stessa. Se richiesto, fornisce al cliente le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti colleghi, o altre figure professionali.

Articolo 26 - Il Personal Trainer evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l’attività professionale o comunque arrecare nocumento all’immagine sociale della professione. Costituisce grave violazione deontologica instaurare con il/la cliente relazioni affettive e/o di natura sessuale nel corso del rapporto professionale. Al Personal Trainer è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito. Il Personal Trainer non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti di clienti e colleghi per fini estranei al rapporto professionale.

Articolo 27 - Nell’esercizio della sua professione al Personal Trainer è vietata qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali.

Articolo 28 - Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. Il Personal Trainer che, in assenza del consenso in questa situazione, giudichi necessario l’intervento professionale nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale.

Articolo 29 - Quando il Personal Trainer acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità dell’intervento.

Articolo 30 - Il Personal Trainer appoggia e sostiene i Colleghi che, nell’ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.

Articolo 31 - Il Personal Trainer si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline per il benessere psicofisico e a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità professionale, anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di benessere umano e sociale.

Articolo 32 - Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, il Personal Trainer è tenuto ad indicare la fonte degli altrui contributi.

Articolo 33 - Il Personal Trainer si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale. Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi. Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, il Personal Trainer è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Autorità Giudiziaria, per i casi previsti dalla legge.

Articolo 34 - Il Personal Trainer accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze. Qualora l’interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, il Personal Trainer propone la consulenza ovvero l’invio ad altro collega o ad altro professionista (Medico, Psicologo, Psicoterapeuta).

Articolo 35 - Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, il Personal Trainer è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

Articolo 36 - Il Personal Trainer presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte, riguardo l’allenamento ed un salutare stile di vita.

Articolo 37 - Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, il Personal Trainer non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso, la pubblicità e l’informazione concernenti l’attività professionale devono essere ispirate a criteri di decoro professionale, di serietà scientifica e di tutela dell’immagine della professione.

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