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nella tua città
il corso della afbb nella tua città
se ti identifichi con la nostra filosofia,
se condividi il codice
deontologico afbb,
se ritieni che nella tua zona
il corso afbb potrebbe migliorare il livello qualitativo degli
istruttori, a favore dell'utenza,
se vuoi fare parte attivamente
della associazione
e desideri organizzare il
corso per istruttori afbb nella tua provincia,
Possiamo fornire il supporto tecnico
necessario per replicare il livello qualitativo del corso
organizzato in Milano.
Si richiede:
Oltre ai requisiti di carattere personale, ispirati ad
una visone del fitness quale attività utile per migliorare
la salute pubblica,
- Un corpo docente, rappresentato da almeno un referente
tecnico (lezioni pratiche e lezioni tecniche) ed un
referente scientifico (laureato in medicina o scienze
biologiche),
- Una sala per le lezioni teoriche che possa accogliere i
corsisti in modo confortevole,
- Supporti informatici per la presentazione delle lezioni,
- Una palestra attrezzata per le lezioni pratiche,
- Un investimento per avviare il corso istruttori,
- Un incontro in Milano, gratuito e non impegnativo, per
valutare la fattibilità dell'iniziativa.
AFBB
- Accademia di Fitness e Body Building - 20123 Milano
Telefono 02 89402393 - Fax 02 83240557
Via Gaudenzio Ferrari n° 3 mail:info@accademiafitness.it
Codice Fiscale 04838650960 - Rep. 5155
LA FILOSOFIA AFBB: Tecnica, scienza ed evoluzione. Una filosofia del fitness e del
body building orientata verso la salute, il benessere
psicofisico e la bellezza dell'equilibrio. La Accademia di
Fitness e Body Building è una associazione culturale il cui
pensiero nasce nel 1985. Avvia la sua attività organizzando il
primo corso per istruttori di body building e fitness NABBA U.S.
Acli nel 1987, con il riconoscimento dell'Assessorato allo Sport
del Comune di Milano (Assessore Antonio Intiglietta). Oggi è una
realtà culturale con oltre venti anni di esperienza e passione.
Milioni di persone ogni giorno frequentano le palestre e
praticano il Fitness ed il Body Building con obiettivi diversi:
migliorare il tono muscolare, ridurre il manto lipidico e
perdere peso, migliorare la propria linea (fitness estetico),
dare equilibrio ed armonia ad un corpo in parte dissociato,
recuperare la muscolatura dopo un trauma, combattere la
cellulite, etc. La nostra attività è orientata verso una
evoluzione culturale che sottolinea l'importanza di una corretta
filosofia del fitness. Una posizione chiara, in antitesi con le
componenti agonistico competitive tipiche dello sport. Lontani
dall'agonismo possiamo trovare armonia e benessere. Dal punto di
vista etimologico, agonismo deriva da agonia, il momento
dell'estremo sacrificio. Disposti a tutto per la prestazione.
Noi vogliamo esattamente il contrario. Non inseguiamo
l'efficienza fisica a tutti i costi, anche a costo della salute
psicofisica. Utilizziamo strumentazioni esterne per ottenere
modificazioni interne, dal punto di vista funzionale, neuronale
e metabolico contrattile. Una serie di adattamenti,
sapientemente somministrati, producono effetti incrociati. La
forma ed il benessere integrati e indivisi. Il nostro obiettivo
è la salute. Un fisico allenato correttamente è più giovane, più
snello, più sano, più vitale, non necessariamente più
efficiente. Il nostro pensiero è che questa filosofia produce
risultati eccellenti per il praticante e per la società, sotto
molti punti di vista. Padri più dinamici che possono giocare con
i loro bambini anche dopo gli anta, così come per le mamme. Il
rallentamento del naturale processo di senescenza (decadimento
fisico), nonni efficienti e sani. Una civiltà del benessere che
rispetta il bisogno collettivo di invecchiare bene ed essere più
gradevoli di aspetto. La tendenza è di vivere più a lungo. Il
bisogno collettivo è di vivere utilmente, efficientemente più a
lungo e con la gioia di vivere, amando se stessi e gli altri. Lo
stile di vita proposto dai professionisti del fitness
(Istruttori e Personal Trainer della Accademia di Fitness e Body
Building) è in linea con i moderni bisogni della collettività.
Le figure professionali. L'istruttore ed il Personal Trainer di
Fitness e Body Building devono essere profondi conoscitori,
ognuno nel proprio ruolo, delle specifiche tematiche culturali e
degli aspetti tecnico scientifici collegati. Il tecnico deve
essere un esperto dell'evoluzione di questa fantastica attività,
con tutte le sue sfaccettature, nei vari campi di applicazione.
L'accademia di Fitness e Body Building, attraverso il Corso
Istruttori ed il Corso Personal Trainer si pone un importante ed
ambizioso obiettivo. Desidera offrire oltre venti anni di studi,
riflessioni ed esperienza, con la collaborazione indispensabile
di sensibili e vicini nel pensiero e negli obiettivi: medici,
medici specialisti in scienza dell'alimentazione, medici
estetici, biologi, psicologi, psicoterapeuti, laureati in
scienze motorie, professori di educazione fisica ed altre figure
professionali. Vogliamo trasmettere contenuti utili e
indispensabili per svolgere al meglio la professione di
Istruttore e Personal Trainer di Body Building e Fitness.
FITNESS E BODY BUILDING definizione - il fintess ed il body
building sono la stessa attività? Per il body building, gli anni
70 hanno preceduto l’onda di notorietà proveniente dagli Stati
Uniti di America. Dopo il mitico film cinematografico: “Conan il
barbaro” del 1980, interpretato da Arnold Schwarzenegger, il
numero di palestre attrezzate per praticare il body building è
aumentato in modo esponenziale. Sempre nel 1980 vince il Miss
Olympia una culturista veramente molto bella: Rachel Mclish,
modello ispiratore delle ragazze dinamiche di tutto il pianeta,
anche lei interprete di numerosi films. Da questo momento le
palestre di fitness sono affollate anche dal pubblico femminile.
Che differenza c’è tra culturismo, body building e fitness?
Perché così tante persone hanno deciso di frequentare le
palestre attrezzate per questa attività? Tra culturismo, body
building e fitness, nella sostanza, non c’è nessuna differenza.
Possiamo affermare che culturismo, cultura fisica, costruzione
fisica e body building sono, non solo nella sostanza ma anche
nella apparenza, la stessa attività motoria. Una diversa
riflessione riguarda il fitness. Si iniziò a parlare di fitness
per prendere le distanze dal body building dopo la metà degli
anni 80. La gestione di queste attività da parte delle
federazioni più importanti e dalle testate di settore ha
orientato l’attenzione verso gli elementi quantitativi (sempre
più massa muscolare), snaturando e distorcendo i reali principi
ispiratori. Un corpo forte, sano e longevo, una percentuale
lipidica contenuta, la conseguente bellezza fisica che ricorda
le forme classiche della mitologia greca, il rallentamento del
naturale processo di senescenza, sono l’effetto del body
building praticato correttamente. Sono i veri elementi che hanno
avvicinato un così vasto pubblico alle palestre. L’esagerazione
che ha invertito l’ordine delle priorità, scarificando l’essere
umano per una immagine, tanto illusoria quanto difficile da
mantenere nel tempo (i corpi esagerati delle body builders hard,
i muscoli abnormi e apparentemente disumani maschili), ha
costretto i veri appassionati ad una manifestazione di volontà
forte e chiara: non vogliamo appartenere alla categoria degli
esagerati, sotto tutti i punti di vista. Questa risposta della
comunità del “ferro per la salute” a quella del “ferro e basta”
ha coniato un termine per identificare e differenziare i primi
dai secondi: fitness. Da allora si intende per fitness
l’attività salutare che conferisce vigore e bellezza, in
contrapposizione con gli aspetti degenerativi che derivano
dall’estremismo. Nella realtà non esiste una linea di
demarcazione tecnica tra fitness e body building, a nostro modo
di vedere, essi rappresentano sempre la stessa attività. Gli
strumenti sono gli stessi, le tecniche e gli accorgimenti
fisiologici (esecuzioni corrette/scorrette) non cambiano. La
grande differenza tra una interpretazione e l'altra risiede
nella filosofia. La ginnastica con i pesi, denominata:
culturismo, body building, fitness, o altro, è una attività
motoria che produce modificazioni estetiche e funzionali con
obiettivi soprattutto salutistici. Chi si appassiona adotta uno
stile di vita che mantiene i praticanti belli forti e sani nel
tempo. Ragazze, ragazzi, donne, uomini, persone mature e anziani
in buona forma, tonici ed in peso forma per la vita. Al
contrario, l’ossessione di un fisico massiccio a tutti i costi e
“perfetto” avvicina tutti gli aspetti degenerativi e disumani
dai quali la società civile, doverosamente, vuole prendere le
distanze; il contrario sarebbe da irresponsabili. In linea con
queste riflessioni e nel rispetto delle centinaia di migliaia,
forse milioni di praticanti che frequentano ambienti attrezzati
(Palestre, Club, Centri di Fitness, Centri Benessere e Casa
propria), nasce dalla metà degli anni 80 la forte esigenza di
trovare tecnici preparati. L’istruttore di fitness e body
building e la sua naturale evoluzione che sfocia nella
professione di personal trainer, sono figure importanti nel
tessuto sociale; vicini alla persona e non alla prestazione. Per
questo motivo non sono assolutamente preparatori sportivi. Il
preparatore sportivo ha come obiettivo il raggiungimento di un
risultato prestazionale, misurabile e confrontabile con altre
prestazioni precedenti o con quelle di un altro atleta. Il
monitoraggio sportivo deve portare al miglioramento di una
espressione fisica, non del fisico, non della macchina biologica
nella sua interezza. Si tratta della filosofia del + che stride
con la filosofia di una vita sana, serena, appagante e
gratificante. Utilizziamo strumentazioni esterne per ottenere
modificazioni interne. Tutte le tecniche e le metodiche, con
l’attenta e congrua somministrazione, devono portare un
risultato riassumibile in pochi punti: bellezza fisica e
muscolare, tono e ridotta percentuale lipidica, rispetto dei
fisiologici tempi di recupero e supercompensazione e rispetto
dello svolgersi della vita in senso analogico. Il massimo di
quanto possibile. Se una allieva si avvicina ad un evento
importante della sua vita come cambiare casa, professione, stato
civile, etc., il programma di allenamento deve aderire come un
vestito sartoriale alle situazioni della vita, spesso
sconvolgendo i protocolli tradizionali. Il tecnico di fitness è
un professionista sensibile, empatico, capace di ascoltare e di
dimostrare adeguatezza alle tante situazioni. Per questo motivo
la sua formazione transita attraverso la scienza, attingendo gli
elementi utili per il suo lavoro. Anatomia, fisiologia, la
colonna vertebrale, i paramorfismi e i dimorfismi, biomeccanica,
nutrizione, eventuale integrazione alimentare, psicologia,
fitness femminile, deontologia, aspetti legali e, soprattutto,
il ponte di connessione tra queste fondamentali competenze e la
pratica. CONI Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Desideriamo
che tutti gli appassionati di fitness e body building scelgano
la nostra associazione perché il loro pensiero si identifica
nella nostra filosofia e non vogliamo in nessun modo che la
scelta possa essere, anche solo in minima parte, favorita
dall'errata impressione che i nostri corsi abbiano un
riconoscimento diretto o indiretto con il CONI. A nostro modo di
vedere, il fitness o body building non può essere considerato in
nessun caso uno sport. Questo fatto rappresenta il grande valore
sociale della attività. In tutte le attività sportive è
necessario produrre una prestazione confrontabile con un altra
per stabilire la vittoria o la sconfitta. Il valore morale dello
sport è contenuto nel sentimento di uguaglianza, tutti i
competitori devono avere pari opportunità di vittoria e di
sconfitta. I maestri dello sport insegnano ai propri allievi
quanto sia importante vincere senza arroganza e perdere
mantenendo inalterata la propria dignità. Questi principi
universali accompagnano lo sportivo oltre la passione agonistica
e arricchiscono di contenuti e di lealtà la morale umana. Un
grande valore che dovrebbe essere esaltato e conservato senza
porre troppo accento sul valore di una vittoria. Si vince solo
per caso, in quel momento e con quella circostanza nessun atleta
è riuscito a produrre una prestazione migliore. Quando la
prestazione può essere confrontata oltre le barriere di spazio e
di tempo, si parla di record. Se questo è stato realizzato
durante le olimpiadi diventa un record olimpico. Il fitness ed
il body building, al contrario, non pongono alcun interesse per
la prestazione. Per un alzatore di potenza (pesista), 200 kg di
squat significano qualcosa di interessante, da confrontare con
una altra prestazione. Il valore dei 200 kg è sottolineato dal
minor peso dell'atleta. La stessa prestazione, analizzata da un
personal trainer di fitness e body building significa un
pericolo per la salute. Il carico assiale sulla colonna potrebbe
compromettere la salute e l'integrità della stessa. Il minor
peso del sollevatore è un elemento valutabile in negativo.
Infatti, il peso del telaio portante, la struttura scheletrica
e, di conseguenza, la colonna vertebrale, è proporzionato anche
al peso corporeo. Possiamo osservare come questa filosofia rende
il fitness ed il body building in un posizione antitetica
rispetto al pensiero dello sport. Il CONI, secondo la nostra
filosofia, non può riconoscere il fitness ed il body building e
di conseguenza nessun corso per istruttori e personal trainer di
fitness e body building, perché non esistono parametri di
riferimento interessanti per lo sport. La nostra attenzione
interessa l'individuo, l'interesse sportivo si pone sulla
prestazione. Per noi un soggetto che attraverso una metodica di
allenamento ed uno stile di vita mirato perde 10 kg di massa
grassa, tonifica i propri muscoli, migliora la sua condizione
psicofisica e la sua gioia di vivere, ha centrato l'obiettivo
collegato al fitness ed al body building, pur non avendo
dimostrato alcuna prestazione sportiva di rilievo universale.
IL CODICE DEONTOLOGICO AFBB
Il codice deontologico afbb è un codice etico e consiste in un
insieme di regole essenziali per il comportamento corretto da
parte di coloro che esercitano la professione di Istruttore di
fitness e body building afbb.
Articolo 1- Le regole del presente Codice deontologico sono
vincolanti per tutti i Personal Trainer della AFBB Accademia di
Fitness e Body Building. L'Istruttore è tenuto alla loro
conoscenza, e l’ignoranza delle medesime non esime dalla
responsabilità disciplinare.
Articolo 2 - L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente
Codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque
contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della
professione, sono punite con l’espulsione dagli elenchi dei
Personal Trainer AFBB.
Articolo 3 – L'Istruttore considera suo dovere accrescere le
conoscenze sulla attività motoria umana e suoi benefici ed
utilizzarle per promuovere il benessere psicofisico
dell’individuo, del gruppo e della comunità. In ogni ambito
professionale opera per migliorare la capacità delle persone di
migliorare se stessi e gli altri e di allenarsi in maniera
consapevole, congrua ed efficace. L'Istruttore è consapevole
della responsabilità sociale derivante dal fatto che,
nell’esercizio professionale, può intervenire significativamente
nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare
attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi,
finanziari e politici, al fine di evitare l’uso non appropriato
della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e
le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli
utenti destinatari della sua prestazione professionale.
L'Istruttore è responsabile dei propri atti professionali e
delle loro prevedibili dirette conseguenze.
Articolo 4 - Nell’esercizio della professione, L'Istruttore
rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza,
all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si
avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e
credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non
opera discriminazioni in base a religione, etnìa, nazionalità,
estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di
appartenenza, orientamento sessuale, disabilità. L'Istruttore
utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e
rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi.
Quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e la
struttura presso cui L'Istruttore opera, quest’ultimo deve
esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie
responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto. In
tutti i casi in cui il destinatario ed il committente
dell’intervento tecnico del Personal Trainer non coincidano, lo
stesso tutela prioritariamente il destinatario dell’intervento
stesso.
Articolo 5 – L'Istruttore è tenuto a mantenere un livello
adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella
propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera.
Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto,
solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata
competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.
L'Istruttore impiega metodologie delle quali è in grado di
indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita,
nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.
Articolo 6 – L'Istruttore accetta unicamente condizioni di
lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed
il rispetto delle norme del presente codice. L'Istruttore
salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle
tecniche e degli strumenti tecnici di cui dispone, nonché della
loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro
applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed
interpretazioni che ne ricava. Nella collaborazione con
professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia
professionale nel rispetto delle altrui competenze.
Articolo 7 - Nelle proprie attività professionali, nelle
attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle
stesse, nonché nelle attività didattiche, L'Istruttore valuta
attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di
validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui
basa le conclusioni raggiunte; espone, all’occorrenza, le
ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei
risultati. L'Istruttore, su casi specifici, esprime valutazioni
e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza
professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed
attendibile.
Articolo 8 – L'Istruttore utilizza il proprio titolo
professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e
non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.
Articolo 9 - Nella sua attività eventuale di ricerca
L'Istruttore è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in
essa coinvolti al fine di ottenerne il previo consenso
informato, anche relativamente al nome, allo status scientifico
e professionale del ricercatore ed alla sua eventuale
istituzione di appartenenza. Egli deve altresì garantire a tali
soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di
ritirare il consenso stesso. Nell’ ipotesi in cui la natura
della ricerca non consenta di informare preventivamente e
correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa,
L'Istruttore ha l’obbligo di fornire comunque, alla fine della
raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere
l’autorizzazione all’uso dei dati raccolti. Per quanto concerne
i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di
esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato
da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai
soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura
della collaborazione richiesta. Deve essere tutelato, in ogni
caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non
riconoscibilità ed all’anonimato.
Articolo 10 – L'Istruttore è strettamente tenuto al segreto
professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni
apprese in ragione del suo rapporto professionale, nè informa
circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a
meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli
seguenti.
Articolo 11 – L'Istruttore si astiene dal rendere testimonianza
su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo
rapporto professionale. L'Istruttore può derogare all’obbligo di
mantenere il segreto professionale, anche in caso di
testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e
dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione,
nonché nei casi previsti dalla legge.
Articolo 12 - Nel caso di obbligo di denuncia, L'Istruttore
limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso
in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della
tutela degli interessi del soggetto. Negli altri casi, valuta
con attenzione la necessità di derogare totalmente o
parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si
prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute
psicofisica del soggetto e/o di terzi.
Articolo 13 – L'Istruttore, nel caso di intervento su gruppi, è
tenuto ad in informare, nella fase iniziale, circa le regole che
governano tale intervento.
Articolo 14 - Nel caso di collaborazione con altri soggetti
parimenti tenuti al segreto professionale, L'Istruttore può
condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in
relazione al tipo di collaborazione.
Articolo 15 - L'Istruttore redige le comunicazioni scientifiche,
ancorché indirizzate ad un pubblico di professionisti tenuti al
segreto professionale, in modo da salvaguardare in ogni caso
l’anonimato del destinatario della prestazione.
Articolo 16 - La segretezza delle comunicazioni deve essere
protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti,
note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto
qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale.
Articolo 17 - In ogni contesto professionale L'Istruttore deve
adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà
di scelta, da parte del cliente, del professionista cui
rivolgersi.
Articolo 18 - Nella sua attività di eventuale
docenza/insegnamento in corsi, di didattica e di formazione
L'Istruttore stimola negli allievi l’interesse per i principi
deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta
professionale.
Articolo 19 - L'Istruttore, a salvaguardia dell’utenza e della
professione, è tenuto a non insegnare l’uso di strumenti
conoscitivi e di intervento riservati alla professione di
Personal Trainer, a soggetti estranei alla professione stessa,
allo scopo di evitare possibili danni fisici derivanti dalla non
completa conoscenza delle insidie possibili derivanti da una non
corretta pratica del fitness e del body building.
Articolo 20 - L'Istruttore adotta condotte non lesive per le
persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il
proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare
a sè o ad altri indebiti vantaggi.
Articolo 21 - L'Istruttore pattuisce nella fase iniziale del
rapporto quanto attiene al compenso professionale. Tale compenso
non può essere condizionato all’esito o ai risultati
dell’intervento professionale.
Articolo 22 - L'Istruttore, nella fase iniziale del rapporto
professionale, fornisce all’individuo, al gruppo, alla
Palestra/Centro Fitness, siano essi utenti o committenti,
informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni,
le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e
i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo
che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se
la prestazione professionale ha carattere di continuità nel
tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile
durata.
Articolo 23 - L'Istruttore non usa impropriamente gli strumenti
di diagnosi e di valutazione di cui dispone (analisi delle
caratteristiche fisiche, eventuale soprappeso, verifica dello
stile di vita, etc.). Nel caso di interventi commissionati da
terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento
professionale, e non utilizza, se non nei limiti del mandato
ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi
pregiudizio. Nella comunicazione dei risultati dei propri
interventi diagnostici e valutativi, L'Istruttore è tenuto a
regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela
psicologica dei soggetti.
Articolo 24 - L'Istruttore si astiene dall’intraprendere o dal
proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi
o conflitti personali, interferendo con l’efficacia delle sue
prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui
sono rivolte. L'Istruttore evita, inoltre, di assumere ruoli
professionali e di compiere interventi nei confronti
dell’utenza, qualora la natura di precedenti rapporti possa
comprometterne la credibilità e l’efficacia.
Articolo 25 - L'Istruttore valuta ed eventualmente propone
l’interruzione del rapporto professionale quando constata che il
cliente non trae alcun beneficio dalla sua consulenza e non è
ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento
della consulenza stessa. Se richiesto, fornisce al cliente le
informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti colleghi,
o altre figure professionali.
Articolo 26 - L'Istruttore evita commistioni tra il ruolo
professionale e vita privata che possano interferire con
l’attività professionale o comunque arrecare nocumento
all’immagine sociale della professione. Costituisce grave
violazione deontologica instaurare con il/la cliente relazioni
affettive e/o di natura sessuale nel corso del rapporto
professionale. Al Personal Trainer è vietata qualsiasi attività
che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per
lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere
patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso
pattuito. L'Istruttore non sfrutta la posizione professionale
che assume nei confronti di clienti e colleghi per fini estranei
al rapporto professionale.
Articolo 27 - Nell’esercizio della sua professione al Personal
Trainer è vietata qualsiasi forma di compenso che non
costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali.
Articolo 28 - Le prestazioni professionali a persone minorenni o
interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi
esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.
L'Istruttore che, in assenza del consenso in questa situazione,
giudichi necessario l’intervento professionale nonché l’assoluta
riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l’Autorità
Tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale.
Articolo 29 - Quando L'Istruttore acconsente a fornire una
prestazione professionale su richiesta di un committente diverso
dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire
con le parti in causa la natura e le finalità dell’intervento.
Articolo 30 - L'Istruttore appoggia e sostiene i Colleghi che,
nell’ambito della propria attività, quale che sia la natura del
loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano
compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme
deontologiche.
Articolo 31 - L'Istruttore si impegna a contribuire allo
sviluppo delle discipline per il benessere psicofisico e a
comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche
alla comunità professionale, anche al fine di favorirne la
diffusione per scopi di benessere umano e sociale.
Articolo 32 - Nel presentare i risultati delle proprie ricerche,
L'Istruttore è tenuto ad indicare la fonte degli altrui
contributi.
Articolo 33 - L'Istruttore si astiene dal dare pubblicamente su
colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla
loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di
interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro
decoro e della loro reputazione professionale. Costituisce
aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a
sottrarre clientela ai colleghi. Qualora ravvisi casi di
scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno
per gli utenti o per il decoro della professione, L'Istruttore è
tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Autorità
Giudiziaria, per i casi previsti dalla legge.
Articolo 34 - L'Istruttore accetta il mandato professionale
esclusivamente nei limiti delle proprie competenze. Qualora
l’interesse del committente e/o del destinatario della
prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze,
L'Istruttore propone la consulenza ovvero l’invio ad altro
collega o ad altro professionista (Medico, Psicologo,
Psicoterapeuta).
Articolo 35 - Nell’esercizio della propria attività
professionale e nelle circostanze in cui rappresenta
pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, L'Istruttore è
tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro
e della dignità professionale.
Articolo 36 - L'Istruttore presenta in modo corretto ed accurato
la propria formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale
suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a
sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e
scelte, riguardo l’allenamento ed un salutare stile di vita.
Articolo 37 - Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente
legislazione in materia di pubblicità, L'Istruttore non assume
pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al
procacciamento della clientela. In ogni caso, la pubblicità e
l’informazione concernenti l’attività professionale devono
essere ispirate a criteri di decoro professionale, di serietà
scientifica e di tutela dell’immagine della professione.
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| Codice deontologico AFBB.
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| L'elenco degli Istruttori e Personal Trainer. della A.F.B.B.
è online. Per Palestre, Centri di Fitness: Istruttori e Personal
Trainer, - elenco
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