A.F.B.B.   ACCADEMIA DI FITNESS E BODY BUILDING ®
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* ISCRIZIONI CORSO  2010 - 2011 *    -   corso per personal trainer

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se ti identifichi con la nostra filosofia,

se condividi il codice deontologico afbb,

se ritieni che nella tua zona il corso afbb potrebbe migliorare il livello qualitativo degli istruttori, a favore dell'utenza,

se vuoi fare parte attivamente della associazione

e desideri organizzare il corso per istruttori afbb nella tua provincia,

Possiamo fornire il supporto tecnico necessario per replicare il livello qualitativo del corso organizzato in Milano.

Si richiede:

Oltre ai requisiti di carattere personale, ispirati ad una visone del fitness quale attività utile per migliorare la salute pubblica,
  • Un corpo docente, rappresentato da almeno un referente tecnico (lezioni pratiche e lezioni tecniche) ed un referente scientifico (laureato in medicina o scienze biologiche),
  • Una sala per le lezioni teoriche che possa accogliere i corsisti in modo confortevole,
  • Supporti informatici per la presentazione delle lezioni,
  • Una palestra attrezzata per le lezioni pratiche,
  • Un investimento per avviare il corso istruttori,
  • Un incontro in Milano, gratuito e non impegnativo, per valutare la fattibilità dell'iniziativa.

AFBB - Accademia di Fitness e Body Building - 20123 Milano
Telefono 02 89402393 - Fax 02 83240557
Via Gaudenzio Ferrari n° 3 mail:info@accademiafitness.it
Codice Fiscale 04838650960 - Rep. 5155

 


LA FILOSOFIA AFBB:
Tecnica, scienza ed evoluzione. Una filosofia del fitness e del body building orientata verso la salute, il benessere psicofisico e la bellezza dell'equilibrio. La Accademia di Fitness e Body Building è una associazione culturale il cui pensiero nasce nel 1985. Avvia la sua attività organizzando il primo corso per istruttori di body building e fitness NABBA U.S. Acli nel 1987, con il riconoscimento dell'Assessorato allo Sport del Comune di Milano (Assessore Antonio Intiglietta). Oggi è una realtà culturale con oltre venti anni di esperienza e passione. Milioni di persone ogni giorno frequentano le palestre e praticano il Fitness ed il Body Building con obiettivi diversi: migliorare il tono muscolare, ridurre il manto lipidico e perdere peso, migliorare la propria linea (fitness estetico), dare equilibrio ed armonia ad un corpo in parte dissociato, recuperare la muscolatura dopo un trauma, combattere la cellulite, etc. La nostra attività è orientata verso una evoluzione culturale che sottolinea l'importanza di una corretta filosofia del fitness. Una posizione chiara, in antitesi con le componenti agonistico competitive tipiche dello sport. Lontani dall'agonismo possiamo trovare armonia e benessere. Dal punto di vista etimologico, agonismo deriva da agonia, il momento dell'estremo sacrificio. Disposti a tutto per la prestazione. Noi vogliamo esattamente il contrario. Non inseguiamo l'efficienza fisica a tutti i costi, anche a costo della salute psicofisica. Utilizziamo strumentazioni esterne per ottenere modificazioni interne, dal punto di vista funzionale, neuronale e metabolico contrattile. Una serie di adattamenti, sapientemente somministrati, producono effetti incrociati. La forma ed il benessere integrati e indivisi. Il nostro obiettivo è la salute. Un fisico allenato correttamente è più giovane, più snello, più sano, più vitale, non necessariamente più efficiente. Il nostro pensiero è che questa filosofia produce risultati eccellenti per il praticante e per la società, sotto molti punti di vista. Padri più dinamici che possono giocare con i loro bambini anche dopo gli anta, così come per le mamme. Il rallentamento del naturale processo di senescenza (decadimento fisico), nonni efficienti e sani. Una civiltà del benessere che rispetta il bisogno collettivo di invecchiare bene ed essere più gradevoli di aspetto. La tendenza è di vivere più a lungo. Il bisogno collettivo è di vivere utilmente, efficientemente più a lungo e con la gioia di vivere, amando se stessi e gli altri. Lo stile di vita proposto dai professionisti del fitness (Istruttori e Personal Trainer della Accademia di Fitness e Body Building) è in linea con i moderni bisogni della collettività. Le figure professionali. L'istruttore ed il Personal Trainer di Fitness e Body Building devono essere profondi conoscitori, ognuno nel proprio ruolo, delle specifiche tematiche culturali e degli aspetti tecnico scientifici collegati. Il tecnico deve essere un esperto dell'evoluzione di questa fantastica attività, con tutte le sue sfaccettature, nei vari campi di applicazione. L'accademia di Fitness e Body Building, attraverso il Corso Istruttori ed il Corso Personal Trainer si pone un importante ed ambizioso obiettivo. Desidera offrire oltre venti anni di studi, riflessioni ed esperienza, con la collaborazione indispensabile di sensibili e vicini nel pensiero e negli obiettivi: medici, medici specialisti in scienza dell'alimentazione, medici estetici, biologi, psicologi, psicoterapeuti, laureati in scienze motorie, professori di educazione fisica ed altre figure professionali. Vogliamo trasmettere contenuti utili e indispensabili per svolgere al meglio la professione di Istruttore e Personal Trainer di Body Building e Fitness. FITNESS E BODY BUILDING definizione - il fintess ed il body building sono la stessa attività? Per il body building, gli anni 70 hanno preceduto l’onda di notorietà proveniente dagli Stati Uniti di America. Dopo il mitico film cinematografico: “Conan il barbaro” del 1980, interpretato da Arnold Schwarzenegger, il numero di palestre attrezzate per praticare il body building è aumentato in modo esponenziale. Sempre nel 1980 vince il Miss Olympia una culturista veramente molto bella: Rachel Mclish, modello ispiratore delle ragazze dinamiche di tutto il pianeta, anche lei interprete di numerosi films. Da questo momento le palestre di fitness sono affollate anche dal pubblico femminile. Che differenza c’è tra culturismo, body building e fitness? Perché così tante persone hanno deciso di frequentare le palestre attrezzate per questa attività? Tra culturismo, body building e fitness, nella sostanza, non c’è nessuna differenza. Possiamo affermare che culturismo, cultura fisica, costruzione fisica e body building sono, non solo nella sostanza ma anche nella apparenza, la stessa attività motoria. Una diversa riflessione riguarda il fitness. Si iniziò a parlare di fitness per prendere le distanze dal body building dopo la metà degli anni 80. La gestione di queste attività da parte delle federazioni più importanti e dalle testate di settore ha orientato l’attenzione verso gli elementi quantitativi (sempre più massa muscolare), snaturando e distorcendo i reali principi ispiratori. Un corpo forte, sano e longevo, una percentuale lipidica contenuta, la conseguente bellezza fisica che ricorda le forme classiche della mitologia greca, il rallentamento del naturale processo di senescenza, sono l’effetto del body building praticato correttamente. Sono i veri elementi che hanno avvicinato un così vasto pubblico alle palestre. L’esagerazione che ha invertito l’ordine delle priorità, scarificando l’essere umano per una immagine, tanto illusoria quanto difficile da mantenere nel tempo (i corpi esagerati delle body builders hard, i muscoli abnormi e apparentemente disumani maschili), ha costretto i veri appassionati ad una manifestazione di volontà forte e chiara: non vogliamo appartenere alla categoria degli esagerati, sotto tutti i punti di vista. Questa risposta della comunità del “ferro per la salute” a quella del “ferro e basta” ha coniato un termine per identificare e differenziare i primi dai secondi: fitness. Da allora si intende per fitness l’attività salutare che conferisce vigore e bellezza, in contrapposizione con gli aspetti degenerativi che derivano dall’estremismo. Nella realtà non esiste una linea di demarcazione tecnica tra fitness e body building, a nostro modo di vedere, essi rappresentano sempre la stessa attività. Gli strumenti sono gli stessi, le tecniche e gli accorgimenti fisiologici (esecuzioni corrette/scorrette) non cambiano. La grande differenza tra una interpretazione e l'altra risiede nella filosofia. La ginnastica con i pesi, denominata: culturismo, body building, fitness, o altro, è una attività motoria che produce modificazioni estetiche e funzionali con obiettivi soprattutto salutistici. Chi si appassiona adotta uno stile di vita che mantiene i praticanti belli forti e sani nel tempo. Ragazze, ragazzi, donne, uomini, persone mature e anziani in buona forma, tonici ed in peso forma per la vita. Al contrario, l’ossessione di un fisico massiccio a tutti i costi e “perfetto” avvicina tutti gli aspetti degenerativi e disumani dai quali la società civile, doverosamente, vuole prendere le distanze; il contrario sarebbe da irresponsabili. In linea con queste riflessioni e nel rispetto delle centinaia di migliaia, forse milioni di praticanti che frequentano ambienti attrezzati (Palestre, Club, Centri di Fitness, Centri Benessere e Casa propria), nasce dalla metà degli anni 80 la forte esigenza di trovare tecnici preparati. L’istruttore di fitness e body building e la sua naturale evoluzione che sfocia nella professione di personal trainer, sono figure importanti nel tessuto sociale; vicini alla persona e non alla prestazione. Per questo motivo non sono assolutamente preparatori sportivi. Il preparatore sportivo ha come obiettivo il raggiungimento di un risultato prestazionale, misurabile e confrontabile con altre prestazioni precedenti o con quelle di un altro atleta. Il monitoraggio sportivo deve portare al miglioramento di una espressione fisica, non del fisico, non della macchina biologica nella sua interezza. Si tratta della filosofia del + che stride con la filosofia di una vita sana, serena, appagante e gratificante. Utilizziamo strumentazioni esterne per ottenere modificazioni interne. Tutte le tecniche e le metodiche, con l’attenta e congrua somministrazione, devono portare un risultato riassumibile in pochi punti: bellezza fisica e muscolare, tono e ridotta percentuale lipidica, rispetto dei fisiologici tempi di recupero e supercompensazione e rispetto dello svolgersi della vita in senso analogico. Il massimo di quanto possibile. Se una allieva si avvicina ad un evento importante della sua vita come cambiare casa, professione, stato civile, etc., il programma di allenamento deve aderire come un vestito sartoriale alle situazioni della vita, spesso sconvolgendo i protocolli tradizionali. Il tecnico di fitness è un professionista sensibile, empatico, capace di ascoltare e di dimostrare adeguatezza alle tante situazioni. Per questo motivo la sua formazione transita attraverso la scienza, attingendo gli elementi utili per il suo lavoro. Anatomia, fisiologia, la colonna vertebrale, i paramorfismi e i dimorfismi, biomeccanica, nutrizione, eventuale integrazione alimentare, psicologia, fitness femminile, deontologia, aspetti legali e, soprattutto, il ponte di connessione tra queste fondamentali competenze e la pratica. CONI Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Desideriamo che tutti gli appassionati di fitness e body building scelgano la nostra associazione perché il loro pensiero si identifica nella nostra filosofia e non vogliamo in nessun modo che la scelta possa essere, anche solo in minima parte, favorita dall'errata impressione che i nostri corsi abbiano un riconoscimento diretto o indiretto con il CONI. A nostro modo di vedere, il fitness o body building non può essere considerato in nessun caso uno sport. Questo fatto rappresenta il grande valore sociale della attività. In tutte le attività sportive è necessario produrre una prestazione confrontabile con un altra per stabilire la vittoria o la sconfitta. Il valore morale dello sport è contenuto nel sentimento di uguaglianza, tutti i competitori devono avere pari opportunità di vittoria e di sconfitta. I maestri dello sport insegnano ai propri allievi quanto sia importante vincere senza arroganza e perdere mantenendo inalterata la propria dignità. Questi principi universali accompagnano lo sportivo oltre la passione agonistica e arricchiscono di contenuti e di lealtà la morale umana. Un grande valore che dovrebbe essere esaltato e conservato senza porre troppo accento sul valore di una vittoria. Si vince solo per caso, in quel momento e con quella circostanza nessun atleta è riuscito a produrre una prestazione migliore. Quando la prestazione può essere confrontata oltre le barriere di spazio e di tempo, si parla di record. Se questo è stato realizzato durante le olimpiadi diventa un record olimpico. Il fitness ed il body building, al contrario, non pongono alcun interesse per la prestazione. Per un alzatore di potenza (pesista), 200 kg di squat significano qualcosa di interessante, da confrontare con una altra prestazione. Il valore dei 200 kg è sottolineato dal minor peso dell'atleta. La stessa prestazione, analizzata da un personal trainer di fitness e body building significa un pericolo per la salute. Il carico assiale sulla colonna potrebbe compromettere la salute e l'integrità della stessa. Il minor peso del sollevatore è un elemento valutabile in negativo. Infatti, il peso del telaio portante, la struttura scheletrica e, di conseguenza, la colonna vertebrale, è proporzionato anche al peso corporeo. Possiamo osservare come questa filosofia rende il fitness ed il body building in un posizione antitetica rispetto al pensiero dello sport. Il CONI, secondo la nostra filosofia, non può riconoscere il fitness ed il body building e di conseguenza nessun corso per istruttori e personal trainer di fitness e body building, perché non esistono parametri di riferimento interessanti per lo sport. La nostra attenzione interessa l'individuo, l'interesse sportivo si pone sulla prestazione. Per noi un soggetto che attraverso una metodica di allenamento ed uno stile di vita mirato perde 10 kg di massa grassa, tonifica i propri muscoli, migliora la sua condizione psicofisica e la sua gioia di vivere, ha centrato l'obiettivo collegato al fitness ed al body building, pur non avendo dimostrato alcuna prestazione sportiva di rilievo universale.


IL CODICE DEONTOLOGICO AFBB

Il codice deontologico afbb è un codice etico e consiste in un insieme di regole essenziali per il comportamento corretto da parte di coloro che esercitano la professione di Istruttore di fitness e body building afbb.

Articolo 1- Le regole del presente Codice deontologico sono vincolanti per tutti i Personal Trainer della AFBB Accademia di Fitness e Body Building. L'Istruttore è tenuto alla loro conoscenza, e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.

Articolo 2 - L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite con l’espulsione dagli elenchi dei Personal Trainer AFBB.

Articolo 3 – L'Istruttore considera suo dovere accrescere le conoscenze sulla attività motoria umana e suoi benefici ed utilizzarle per promuovere il benessere psicofisico dell’individuo, del gruppo e della comunità. In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di migliorare se stessi e gli altri e di allenarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. L'Istruttore è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l’uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale. L'Istruttore è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.

Articolo 4 - Nell’esercizio della professione, L'Istruttore rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnìa, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità. L'Istruttore utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi. Quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e la struttura presso cui L'Istruttore opera, quest’ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto. In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell’intervento tecnico del Personal Trainer non coincidano, lo stesso tutela prioritariamente il destinatario dell’intervento stesso.

Articolo 5 – L'Istruttore è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. L'Istruttore impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.

Articolo 6 – L'Istruttore accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice. L'Istruttore salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti tecnici di cui dispone, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.

Articolo 7 - Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, L'Istruttore valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all’occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. L'Istruttore, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.

Articolo 8 – L'Istruttore utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.

Articolo 9 - Nella sua attività eventuale di ricerca L'Istruttore è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di ottenerne il previo consenso informato, anche relativamente al nome, allo status scientifico e professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza. Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso. Nell’ ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, L'Istruttore ha l’obbligo di fornire comunque, alla fine della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere l’autorizzazione all’uso dei dati raccolti. Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta. Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all’anonimato.

Articolo 10 – L'Istruttore è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, nè informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.

Articolo 11 – L'Istruttore si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. L'Istruttore può derogare all’obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione, nonché nei casi previsti dalla legge.

Articolo 12 - Nel caso di obbligo di denuncia, L'Istruttore limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela degli interessi del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.

Articolo 13 – L'Istruttore, nel caso di intervento su gruppi, è tenuto ad in informare, nella fase iniziale, circa le regole che governano tale intervento.

Articolo 14 - Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, L'Istruttore può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.

Articolo 15 - L'Istruttore redige le comunicazioni scientifiche, ancorché indirizzate ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da salvaguardare in ogni caso l’anonimato del destinatario della prestazione.

Articolo 16 - La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale.

Articolo 17 - In ogni contesto professionale L'Istruttore deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente, del professionista cui rivolgersi.

Articolo 18 - Nella sua attività di eventuale docenza/insegnamento in corsi, di didattica e di formazione L'Istruttore stimola negli allievi l’interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.

Articolo 19 - L'Istruttore, a salvaguardia dell’utenza e della professione, è tenuto a non insegnare l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di Personal Trainer, a soggetti estranei alla professione stessa, allo scopo di evitare possibili danni fisici derivanti dalla non completa conoscenza delle insidie possibili derivanti da una non corretta pratica del fitness e del body building.

Articolo 20 - L'Istruttore adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sè o ad altri indebiti vantaggi.

Articolo 21 - L'Istruttore pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale. Tale compenso non può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale.

Articolo 22 - L'Istruttore, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all’individuo, al gruppo, alla Palestra/Centro Fitness, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.

Articolo 23 - L'Istruttore non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone (analisi delle caratteristiche fisiche, eventuale soprappeso, verifica dello stile di vita, etc.). Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio. Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, L'Istruttore è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti.

Articolo 24 - L'Istruttore si astiene dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l’efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte. L'Istruttore evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell’utenza, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l’efficacia.

Articolo 25 - L'Istruttore valuta ed eventualmente propone l’interruzione del rapporto professionale quando constata che il cliente non trae alcun beneficio dalla sua consulenza e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento della consulenza stessa. Se richiesto, fornisce al cliente le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti colleghi, o altre figure professionali.

Articolo 26 - L'Istruttore evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l’attività professionale o comunque arrecare nocumento all’immagine sociale della professione. Costituisce grave violazione deontologica instaurare con il/la cliente relazioni affettive e/o di natura sessuale nel corso del rapporto professionale. Al Personal Trainer è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito. L'Istruttore non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti di clienti e colleghi per fini estranei al rapporto professionale.

Articolo 27 - Nell’esercizio della sua professione al Personal Trainer è vietata qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali.

Articolo 28 - Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. L'Istruttore che, in assenza del consenso in questa situazione, giudichi necessario l’intervento professionale nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale.

Articolo 29 - Quando L'Istruttore acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità dell’intervento.

Articolo 30 - L'Istruttore appoggia e sostiene i Colleghi che, nell’ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.

Articolo 31 - L'Istruttore si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline per il benessere psicofisico e a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità professionale, anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di benessere umano e sociale.

Articolo 32 - Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, L'Istruttore è tenuto ad indicare la fonte degli altrui contributi.

Articolo 33 - L'Istruttore si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale. Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi. Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, L'Istruttore è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Autorità Giudiziaria, per i casi previsti dalla legge.

Articolo 34 - L'Istruttore accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze. Qualora l’interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, L'Istruttore propone la consulenza ovvero l’invio ad altro collega o ad altro professionista (Medico, Psicologo, Psicoterapeuta).

Articolo 35 - Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, L'Istruttore è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

Articolo 36 - L'Istruttore presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte, riguardo l’allenamento ed un salutare stile di vita.

Articolo 37 - Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, L'Istruttore non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso, la pubblicità e l’informazione concernenti l’attività professionale devono essere ispirate a criteri di decoro professionale, di serietà scientifica e di tutela dell’immagine della professione.

 

 
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